Con la sentenza 9221/2016 dello scorso 7 marzo, la Corte di Cassazione ha introdotto una nuova fattispecie nel reato di violenza sessuale, purtroppo spesso all’altare delle cronache.
Nello specifico, si profila come violenza sessuale un’eiaculazione interna non voluta dal partner: sebbene questi sia d’accordo nell’avere un rapporto sessuale, non può tuttavia essere costretto ad accettare l’eiaculazione, perché “si vanifica la libertà di autodeterminazione” e, più in generale, quel bene supremo di “libertà della persona” che rappresenta l’aspetto primario violato col reato di violenza sessuale.