Pubblichiamo uno scritto del Dott. Marco Caldiroli, Vice Presidente di Medicina Democratica, stilato in merito alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale in corso per lo stabilimento Italcementi di Calusco d’Adda la quale è tutt’ora in fase di valutazione da parte della Provincia di Bergamo.
La presa di posizione del Dott. Caldiroli è nata in seguito all’Assemblea Pubblica “Medici e Tecnici parlano ai Cittadini” svoltasi il 29 gennaio 2016 a Calusco d’Adda e al successivo dibattito con alcuni amministratori.
Nel suo intervento in Dott. Caldiroli si esprime sia sulle procedure interne alla Conferenza de Servizi sia sul merito del protocollo che Italcementi e comuni si affaticano a stilare.
La nota ci è stata inviata da Comitato La Nostra Aria, Comitato Aria Pulita Centro Adda, Rete Rifiuti Zero Lombardia
comitatolna@gmail.com ; ariapulitacentroadda@gmail.com;rifiutizeromerate@gmail.com
Milano, 1.03.2016
Italcementi di Calusco d’Adda, dalle polemiche sulle procedure alle questioni di merito
Lo scambio di interventi sulle questioni procedurali relativa alla valutazione di impatto ambientale e alla
modifica sostanziale della autorizzazione integrata ambientale ci spingono ad alcune precisazioni in
considerazione dei richiami a quanto dichiarato nella assemblea pubblica del 29.01.2016 a Calusco d’Adda
L’art. 14 quater della Legge 241/1990 regola le modalità di svolgimento della conferenza di
servizio. Vale ogni qual volta che una istanza è regolata dalla conferenza dei servizi ovvero
ogni qualvolta per prendere una decisione necessita la espressione di un parere da parte di
enti pubblici diversi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente puo’ indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine e’ intervenuto il dissenso di una o piu’ amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui e’ consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.
La normativa nazionale non distingue tra diverse conferenze ma ne prevede di un solo genere. Le varianti regionali applicate alle singole procedure non possono modificare quanto previsto da una legge nazionale tanto meno eludendo o comprimendo il diritto di un ente locale (ancor più se con competenze sanitarie/ambientali).
L’art. 25 del Dlgs 152/06 sulla Valutazione di Impatto Ambientale prevede quanto segue
3 Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero nell’ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta a tal fine dall’autorità competente. (…)
3bis.
Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 26.
Se la conferenza di servizi viene indetta le sue regole sono quelli della legge 241/1990, come riportato sopra la Conferenza deve essere indetta anche qualora intervenga un dissenso “preliminare” sulla istanza. Modalità diverse si presterebbero a ben fondati ricorsi al TAR.
Detto questo ricordo che la conferenza dei servizi istruttoria citata dal Sindaco di Verderio (art. 4 comma 3 della Legge Regionale 5/2010) ha tra i suoi scopi “l’acquisizione dei singoli pareri di competenza degli enti territoriali o degli altri soggetti pubblici interessati alla realizzazione del progetto”.